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Imposte e tasse 17 Agosto 2021

Villetta in costruzione non censita? No 110% fotovoltaico

L'installazione dell'impianto rientra nel beneficio solo dopo l'accatastamento.

No al riconoscimento della detrazione del 110% per l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico annesso a una casa ancora in costruzione e sconosciuta al Catasto. Prova dell’esistenza di un fabbricato è il suo accatastamento o la richiesta di accatastamento. L’accesso all’incentivo maggiorato, infatti, è consentito per le opere realizzate su edifici già esistenti. Qualora invece l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al superbonus prima dell'accatastamento dell'edificio, e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico. Questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta 20.07.2021, n, 488, con una serie di indicazioni sulla documentazione da conservare.

Ricordano i tecnici delle Entrate che la detrazione introdotta dall’art. 119 del Decreto Rilancio per gli impianti solari fotovoltaici rientra tra le opere agevolabili trainate (comma 5) e lo sconto spetta alle seguenti condizioni:
  • installazione congiunta a un intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o antisismico con accesso al superbonus;
  • previssione della cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa dell'energia non auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per l'autoconsumo.
La detrazione maggiorata non è applicabile per interventi realizzati su fabbricati ancora in fase di costruzione, fatta eccezione, come nel nostro caso, per l'istallazione di sistemi solari fotovoltaici previsti dal comma 5 della disposizione agevolativa.
La detrazione del 110% per la realizzazione di un nuovo sistema per la produzione di energia solare è comunque subordinata alla contestuale effettuazione di una delle opere trainanti, previste dall’articolo 119, c. 1 (interventi di efficienza energetica) o al successivo comma 4 (interventi antisismici). Al verificarsi di tale condizione la detrazione spetta, ma esclusivamente per le spese relative all'istallazione dell'impianto e al suo sistema di accumulo. Nell’ipotesi sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate, la condizione non è riscontrabile: l'impianto fotovoltaico non è agganciabile a un intervento trainante, visto che il sistema sarà installato dopo l'accatastamento della villetta e quindi successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna. In definitiva, allo stato delle cose, l'istante non può essere ammesso al superbonus.