Ricordano i tecnici delle Entrate che la detrazione introdotta dall’art. 119 del Decreto Rilancio per gli impianti solari fotovoltaici rientra tra le opere agevolabili trainate (comma 5) e lo sconto spetta alle seguenti condizioni:
- installazione congiunta a un intervento trainante di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione o antisismico con accesso al superbonus;
- previssione della cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa dell'energia non auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per l'autoconsumo.
La detrazione del 110% per la realizzazione di un nuovo sistema per la produzione di energia solare è comunque subordinata alla contestuale effettuazione di una delle opere trainanti, previste dall’articolo 119, c. 1 (interventi di efficienza energetica) o al successivo comma 4 (interventi antisismici). Al verificarsi di tale condizione la detrazione spetta, ma esclusivamente per le spese relative all'istallazione dell'impianto e al suo sistema di accumulo. Nell’ipotesi sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate, la condizione non è riscontrabile: l'impianto fotovoltaico non è agganciabile a un intervento trainante, visto che il sistema sarà installato dopo l'accatastamento della villetta e quindi successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna. In definitiva, allo stato delle cose, l'istante non può essere ammesso al superbonus.
