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Società 26 Giugno 2023

Vince la composizione negoziata della crisi

Per il Notariato, a prescindere dalla discrezionalità sulla meritevolezza o dalla convenienza delle varie proposte, la composizione negoziata ha sempre la precedenza sull’azione di espropriazione individuale.

Priorità delle procedure di composizione della crisi, in presenza naturalmente di tutti i requisiti necessari, e alla soddisfazione concorsuale dei creditori, rispetto allo strumento dell’espropriazione forzata individuale. Risulta evidente, dalla semplice lettura delle disposizioni vigenti, la presenza di una certa discrezionalità dei giudici sui temi della meritevolezza del debitore e della convenienza delle proposte rispetto alle alternative liquidatorie.

Così si esprime il Consiglio Nazionale del Notariato, Commissione studi processuali, nello studio 20.03.2023, n. 33-2023/PC, avente a oggetto l’espropriazione forzata immobiliare rispetto alla crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.
Il documento, innanzitutto, evidenzia che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del soggetto non fallibile (definito anche debitore civile), di cui alla L. 3/2012 sono state ripetutamente modificate nei contenuti sostanziali e allo stato attuale si collocano all’interno della disciplina sulla crisi di impresa di cui al D.Lgs. 14/2019, come aggiornato dalla L. 41/2023.
L’espropriazione forzata immobiliare è stata anch’essa oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati a limitarne un generalizzato utilizzo, attraverso l’ideazione di strumenti alternativi di soddisfazione del debito, molti dei quali rimasti privi di riscontro pratico applicativo.
L’esigenza di trovare altri strumenti, rispetto alla tradizionale esecuzione forzata, come indicato dal Notariato, trova la sua ragione in alcuni limiti riscontrati nel procedimento esecutivo, strutturato per dare attuazione coattiva al diritto di credito di un debitore inattivo e assente.
Lo studio, quindi, tenta di fornire un quadro di insieme della nuova disciplina, con l’attenzione rivolta agli elementi che la contraddistinguono rispetto a una tradizionale liquidazione, immobiliare in particolare, tenendo conto delle modifiche intervenute sull’impianto di entrambe le procedure (espropriazione e sovraindebitamento). In effetti, il primo intervento riguarda proprio la rivisitazione di tali strumenti con un’armonizzazione della disciplina della crisi e dell’insolvenza del detto debitore, non fallibile, con quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni.
Il secondo intervento concerne il collocamento della disciplina del sovraindebitamento nell’ambito più ampio della disciplina sulla gestione della crisi di impresa, con la conseguenza che sembra realizzata una completa autonomia sistematica delle procedure concorsuali rispetto alla centralità del processo esecutivo, tant’è che la liquidazione giudiziale è diventata una extrema ratio mentre l’obiettivo prioritario della riforma risulta individuabile nella continuità aziendale, anche in chiave preventiva.
Il documento ripercorre le novità introdotte nell’ambito del codice della crisi, prendendo atto di tre strumenti di composizione (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata), cui si deve aggiungere l’istituto dell’esdebitazione, nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata, e quello del debitore incapiente.

Si ricorda che fin dalla versione iniziale della L. 3/2012 si è sempre discusso dei requisiti di meritevolezza del debitore ma, con gli ultimi interventi legislativi, si è dato ancor più risalto alla condotta del creditore, ponendolo in una condizione che appare, in linea generale, di minor tutela, nel caso in cui lo stesso, con il proprio comportamento, abbia determinato o aggravato l’eccessivo indebitamento: l’introduzione di tale nuovo bilanciamento degli interessi coinvolti appare a sua volta rovesciato rispetto all’espropriazione forzata, in linea con l’evidente spirito di favor debitoris e nel rispetto del principio di concorsualità, con la conseguenza che risulta favorita la proposta del debitore rispetto all’alternativa liquidatoria.

In relazione alla puntuale rassegna della normativa vigente, la commissione conclude affermando che l’espropriazione forzata non è, come potrebbe apparire, residuale, ma al contrario appare oggi ridefinita in chiave di maggior efficienza tra procedure esecutive individuali e strumenti di composizione della crisi, restando un mezzo di riscossione forzata del credito applicabile in assenza di un vero e proprio sovraindebitamento o nel caso in cui il piano di ristrutturazione o di concordato minore non ricomprenda beni oggetto di pignoramento.
Di conseguenza, in presenza delle condizioni per l’ammissione a una composizione e per l’attuazione di una soddisfazione concorsuale, i nuovi strumenti per la risoluzione della crisi dovranno prevalere rispetto alla tradizionale espropriazione forzata individuale, che dovrà essere dichiarata improcedibile, previa eventuale sospensione.