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Imposte e tasse 21 Marzo 2023

Violazioni formali, sanabili anche gli errori del reverse charge

Nessuna rimozione della violazione in caso di errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Con la legge di Bilancio 2023 il legislatore ha previsto, riprendendo i concetti già inseriti nell’art. 9 D.L. 119/2018, la possibilità di regolarizzare le irregolarità o le infrazioni di natura “formale”, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, commesse fino al 31.10.2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Possono avvalersi di tale istituto tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti. Con la pubblicazione del provvedimento attuativo n. 27629/E/2023 sono state fornite importanti precisazioni alla norma, mentre con la risoluzione n. 6/E/2023 è stato istituito il codice tributo “TF44” utile ai fini dell’effettuazione dei versamenti necessari alla procedura agevolata. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione...

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