Con la legge di Bilancio 2023 il legislatore ha previsto, riprendendo i concetti già inseriti nell’art. 9 D.L. 119/2018, la possibilità di regolarizzare le irregolarità o le infrazioni di natura “formale”, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, commesse fino al 31.10.2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa. Possono avvalersi di tale istituto tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Con la pubblicazione del provvedimento attuativo n. 27629/E/2023 sono state fornite importanti precisazioni alla norma, mentre con la risoluzione n. 6/E/2023 è stato istituito il codice tributo “TF44” utile ai fini dell’effettuazione dei versamenti necessari alla procedura agevolata. La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione...