Il visto di conformità deve essere apposto alla dichiarazione dalla quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre i 5.000 euro. Da questo assunto si comprende la risposta dell'Agenzia all'interpello 11.10.2019, n. 411, secondo cui l'esonero da apposizione del visto concesso alla società grazie al punteggio ISA superiore a 8 (8,56) non si può estendere alla dichiarazione del socio, che riceve per trasparenza il reddito e le ritenute della società di persone, in quanto il credito emerge appunto dalla sua personale dichiarazione e il visto non si appone sulle singole voci, ma in relazione alla totalità dei dati esposti.
Queste le conclusioni dell'Agenzia alla richiesta dell'istante, socio della società di persone, di fruire dell'esonero da apposizione del visto della società, in quanto non “fruibile” per la società stessa per il regime di tassazione in trasparenza che vige per queste tipologie di società.
A ben vedere la società di persone, così come l'associazione professionale o la Srl in trasparenza, non fruirà mai del beneficio premiale legato alla possibile assenza di visto in caso di punteggio superiore a 8 per quanto riguarda il credito da imposte dirette, in quanto il reddito verrà attribuito e tassato sempre in capo al socio. Potrà beneficiarne solo per il più remoto credito Irap, la...