Con l'apposizione del visto di conformità il professionista o il responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) attesta l'esecuzione dei controlli indicati dall'art. 2 D.M. Finanze n. 164/1999, secondo il quale il rilascio del visto di conformità implica, oltre al riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.
Recentemente, l'art. 7-bis D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2019, n. 26, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell'art. 39, c. 1, lett. a) D.Lgs. 241/1997, già emendato dall'art. 6 D.Lgs. 175/2014. Come chiarito con la circolare 24.05.2019, n. 12/E, la nuova norma si applica all'assistenza fiscale prestata a partire dall'anno 2019. In base alla nuova norma, in caso di visto di conformità infedele su un modello 730, il professionista abilitato, il RAF e, in solido con quest'ultimo, il CAF, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere, comunque, una dichiarazione rettificativa del...