L’ostinazione dell’Amministrazione Finanziaria nel voler confondere le violazioni formali con le frodi sostanziali continua a produrre contenziosi inutili. E, fortunatamente, inizia a produrre anche salassi per l’Erario in termini di condanne alle spese. L’ordinanza della Cassazione 5.03.2026, n. 4917 ci offre l'occasione per una riflessione pratica, da vera "trincea" di studio, su un tema sempre scivoloso: il disconoscimento del credito Iva per presunte irregolarità del visto di conformità.
Caso: la check-list "imperfetta" e il recupero pavloviano - Mettiamoci in una situazione tipica della nostra quotidianità professionale: apponiamo il visto su un credito Iva di un cliente, ma in sede di verifica l'Ufficio ci contesta di non aver eseguito in modo pedissequo tutti i riscontri prescritti dall'art. 2 D.M. 164/1999. La reazione tipica dell'Agenzia in questi casi è letale: non solo irroga la sanzione al professionista, ma procede al recupero automatico del credito in capo alla società, pretendendo anche interessi e sanzioni.
Il ragionamento dell'Ufficio è un trionfo della forma sulla sostanza: equipara l'irregolarità dei controlli del professionista all'omissione totale del visto.
La scure della Cassazione: distinguere i piani - La Suprema Corte, confermando un orientamento che dovrebbe ormai essere metabolizzato dagli Uffici, disinnesca questo automatismo perverso. I giudici chiariscono l'ABC della normativa: l’art. 10, c. 1, lett. a), n. 7 D.L. 78/2009 (anche dopo la stretta del D.L. 50/2017) legittima il recupero del credito solo in casi circoscritti, ovvero l'assoluta omissione del visto o la sua apposizione da parte di un soggetto non abilitato.
Il "visto infedele", rilasciato da un professionista regolarmente abilitato che però "scivola" sull'esecuzione di alcuni controlli, è una fattispecie diametralmente diversa.
La Cassazione impone di separare i 2 piani. Da un lato c'è il comportamento del professionista, che risponde della propria negligenza con una sanzione amministrativa personale (da 258 a 2.582 euro ex art. 39 D.Lgs. 241/1997) in quanto garante venuto meno ai propri doveri. Dall'altro lato c'è la posizione del contribuente: la spettanza del credito dipende unicamente dalla sua effettiva esistenza, non certo dalla validità formale di un timbro. Il visto infedele degrada, in capo al contribuente, a violazione meramente formale, del tutto inidonea a limitare il potere di controllo dell'Amministrazione e incapace di incidere sulla debenza del tributo.
Riflessioni operative per lo studio - Cosa dobbiamo trarre da questa pronuncia per muoverci nella pratica di tutti i giorni? Primo: non bisogna farsi intimorire dagli atti di recupero fondati esclusivamente su carenze documentali del nostro fascicolo del visto. Se il credito è reale e spettante, il recupero in capo al cliente è illegittimo e va impugnato con decisione. Secondo: attenzione a non abbassare la guardia sulla regolarità dell'abilitazione e sull'effettiva trasmissione della dichiarazione vistata. Dal 2017 la tolleranza per il "visto omesso" (o apposto da non abilitato) è pari a zero e lì scatta davvero il recupero con le sanzioni del 30% (ridotte al 25% per le violazioni dal 1.09.2024).
Stoccata finale ai danni dell'Erario - L'aspetto più pungente (e forse più soddisfacente) dell'ordinanza è l'epilogo. Dinanzi al testardo "accanimento terapeutico" dell'Agenzia, che ha addirittura preteso la decisione collegiale ignorando la giurisprudenza ormai pacifica, la Cassazione non si è limitata a rigettare il ricorso. Ha applicato la condanna per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.), ravvisando un abuso del processo: l'Agenzia è stata condannata a pagare 18.000 euro di spese legali, più ulteriori 9.000 euro a favore della società e 4.500 euro alla Cassa delle ammende. Un monito salatissimo che ci ricorda una verità fondamentale: un controllo formale un po' claudicante del professionista non trasforma un credito vero in carta straccia e l'Ufficio che si ostina a sostenerlo ne paga, letteralmente, le conseguenze.
