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Società 21 Novembre 2023

Vizi delle delibere assembleari (prima parte)

La novella del 2003 ha apportato rilevanti modifiche nella misura in cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. disciplinando in maniera molto specifica e dettagliata le conseguenze dei principali vizi procedimentali di formazione della delibera.

L’art. 2379, c. 1 c.c. dispone che le cause di nullità della delibera di S.p.A. sono: la mancata convocazione dell’assemblea; la mancanza del verbale; l’impossibilità o illiceità dell’oggetto. Anche in relazione alle S.r.l. il Codice Civile, dopo la riforma, fissa un elenco tassativo delle cause di nullità. In particolare, l’art. 2479-ter, c. 3 c.c. sancisce la nullità delle decisioni: aventi oggetto illecito o impossibile; prese in assenza assoluta di informazione. Sia per le S.p.A. che per le S.r.l. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dall’iscrizione o dal deposito nel Registro delle Imprese o nel libro delle adunanze. Non vi sono limiti di tempo per l’azione di nullità contro delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. L’ipotesi meno grave di annullabilità riguarda invece tutte le decisioni assunte non in conformità alla legge o all’atto costitutivo. L’azione spetta ai soci assenti o dissenzienti (nella S.p.A. devono possedere almeno l’1‰ nelle società aperte o il 5% nelle società chiuse), agli amministratori o al collegio sindacale e va proposta entro 90 giorni dalla iscrizione della delibera. Nonostante lo sforzo del Legislatore del 2003, la categoria dell’inesistenza è...

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