HomepageSocietàVizi delle delibere assembleari (prima parte)
Società
21 Novembre 2023
Vizi delle delibere assembleari (prima parte)
La novella del 2003 ha apportato rilevanti modifiche nella misura in cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. disciplinando in maniera molto specifica e dettagliata le conseguenze dei principali vizi procedimentali di formazione della delibera.
L’art. 2379, c. 1 c.c. dispone che le cause di nullità della delibera di S.p.A. sono:
la mancata convocazione dell’assemblea;
la mancanza del verbale;
l’impossibilità o illiceità dell’oggetto.
Anche in relazione alle S.r.l. il Codice Civile, dopo la riforma, fissa un elenco tassativo delle cause di nullità.
In particolare, l’art. 2479-ter, c. 3 c.c. sancisce la nullità delle decisioni:
aventi oggetto illecito o impossibile;
prese in assenza assoluta di informazione.
Sia per le S.p.A. che per le S.r.l. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dall’iscrizione o dal deposito nel Registro delle Imprese o nel libro delle adunanze.
Non vi sono limiti di tempo per l’azione di nullità contro delibere che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
L’ipotesi meno grave di annullabilità riguarda invece tutte le decisioni assunte non in conformità alla legge o all’atto costitutivo. L’azione spetta ai soci assenti o dissenzienti (nella S.p.A. devono possedere almeno l’1‰ nelle società aperte o il 5% nelle società chiuse), agli amministratori o al collegio sindacale e va proposta entro 90 giorni dalla iscrizione della delibera.
Nonostante lo sforzo del Legislatore del 2003, la categoria dell’inesistenza è...