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Società 23 Novembre 2023

Vizi delle delibere assembleari (seconda parte)

La novella del 2003 ha apportato rilevanti modifiche nella misura di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c., disciplinando in maniera molto specifica e dettagliata le conseguenze dei principali vizi procedimentali di formazione della delibera.

Si rammenta che, in tema di invalidità delle delibere assembleari, la disciplina anteriore alla riforma del 2003 prevedeva una sostanziale inversione dei principi che regolavano il diritto dei contratti, in quanto per le delibere la regola generale era quella dell’annullabilità (art. 2377 c.c.) mentre la nullità era limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto. Si poteva quindi ravvisare una causa di nullità ogniqualvolta il contenuto della deliberazione contrastasse con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendevano l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. In tale contesto normativo, quindi, la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, da parte dell’assemblea, comportava la mera annullabilità della delibera. La disciplina post-riforma ha chiarito che, al fine di ricondurre una decisione alla deliberazione assembleare esistente, non è sufficiente una mera votazione, ma occorre che questa provenga da un’assemblea “effettivamente qualificabile (perché partecipata da almeno uno dei soci) come tale” e quindi con la partecipazione di soggetti titolari del potere di vincolare la società. In difetto, non può che trovare applicazione la figura residuale dell’inesistenza. La...

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