Associazioni sportive dilettantistiche e sport
10 Marzo 2026
Volontariato e lavoro, tra incompatibilità e deroghe
La riforma dello sport ha previsto una disciplina organica per la figura del volontario, definendone i confini e, soprattutto, stabilendo un principio di incompatibilità assoluta con le mansioni retribuite presso il medesimo ente, ma introducendo nel 2024 un’importante deroga.
In base al D.Lgs. 36/2021, i volontari sono soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro e per finalità esclusivamente amatoriali. Le loro prestazioni includono lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.Divieto di cumulo tra volontariato e compenso - Il punto cardine della nuova disciplina è stabilito dall'art. 29, c. 3 D.Lgs. 36/2021 il quale prevede che le prestazioni dei volontari siano incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e con ogni altro rapporto retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato, o tramite il quale svolge la propria attività.Di conseguenza un soggetto non può essere contemporaneamente volontario e lavoratore retribuito per lo stesso sodalizio sportivo. Questo divieto ha una portata ampia e generalizzata:- nessuna distinzione tra volontario stabile e occasionale: la sussistenza di un qualsiasi rapporto di lavoro preclude la possibilità di svolgere attività di volontariato, anche saltuaria, per il medesimo ente;- assoluta gratuità: le prestazioni dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono ammessi esclusivamente rimborsi spese documentati (vitto, alloggio, viaggio, ecc.) per lo svolgimento di attività fuori dal Comune di residenza oppure rimborsi forfettari...