L'Inps illustra le modifiche che hanno interessato i benefit di cui all’art. 51, c. 2, del D.P.R. 917/1986, e quelle introdotte in materia di premi di risultato e welfare aziendale.
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L’Inps, con la circolare 31.05.2023 n. 49, ha analizzato tutte le misure di welfare che le aziende possono riconoscere ai lavoratori, beneficiando reciprocamente dei rispettivi regimi fiscali e previdenziali agevolati.
In merito alla corresponsione dei benefit mediante titoli di legittimazione (voucher), è stato precisato che il momento dell’assoggettamento a contribuzione è sempre quello della percezione del titolo che “coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente” e non il momento in cui quest’ultimo effettivamente ne usufruisce.
Chiarito, inoltre, che il contributo di solidarietà del 10%, previsto dall’art. 12, c. 4, lett. f) L. 153/1969, deve essere versato dal datore di lavoro anche sulle somme versate ai fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative in sostituzione del premio di risultato detassabile.