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Imposte e tasse 17 Novembre 2022

Welfare e Aiuti-ter, indicazioni dall'Agenzia delle Entrate

Arrivano con la circolare 35/E/2022 gli attesi chiarimenti per l’applicazione della soglia esentasse di 600 euro sui contributi relativi al pagamento delle utenze domestiche concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

L’art. 12, D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-ter) ha previsto che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.
La funzione della norma è quella di contenere il costo dell’energia elettrica, del gas naturale e di contrastare l’emergenza idrica, sebbene con modalità selettive affidate alla discrezionalità dei datori di lavoro.
La norma ha un’applicazione limitata al solo anno 2022 e richiama, con una diversa tecnica, analoghi interventi effettuati in periodo pandemico sulla soglia di 258,23 euro riservata ai beni ceduti e ai servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti. Tale soglia, prevista dall’art. 51, c. 3 del Tuir, era stata raddoppiata a 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021.

Tra i punti illustrati dalla circolare spicca la precisazione che il superamento della soglia di 600 euro dà luogo a tassazione per l’intero ammontare, come già accade in relazione al citato art. 51, c. 3.
Beneficiano della disposizione lavoratori dipendenti e assimilati (amministratori, stagisti, co.co.co.), individuati anche ad personam. L’azienda può, quindi, scegliere individualmente i dipendenti a cui erogare la somma. A tal proposito va ribadito che la misura è applicata volontariamente dalle imprese e non richiede alcuna comunicazione alle rappresentanze dei lavoratori.
Le utenze (anche condominiali o intestate al locatore) devono riguardare immobili abitativi, ma non necessariamente prima casa, posseduti o detenuti anche in locazione dal dipendente che sostiene la spesa o dai suoi familiari.
Un punto che crea non poche preoccupazioni, anche in relazione a esigenze di privacy, è quello relativo alla documentazione. L’Agenzia conferma che la documentazione relativa alle spese sostenute va conservata dal datore di lavoro, ma anche che è possibile sostituirla con una dichiarazione del dipendente che riporti gli estremi delle utenze pagate e la dichiarazione di non aver ricevuto ulteriori contributi, neanche a nome degli altri familiari.
Il benefit deve pervenire al dipendente entro il periodo di imposta 2022, e quindi entro il 12.01.2023 in base al principio di cassa allargato, per consumi 2022.

La misura è interessante perché consente alle imprese margini di intervento a favore dei propri dipendenti senza le penalizzazioni del cuneo fiscale e potrebbe essere un esperimento apripista in previsione di una nuova stagione di interventi. I tempi per intervenire sono però estremamente limitati, con il risultato che le imprese, un po' per la difficoltà a comprendere la portata delle norme e un po' per l’incertezza sulle reazioni degli stakeholders, possono rimanere paralizzate.