L’art. 12, D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-ter) ha previsto che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.
La funzione della norma è quella di contenere il costo dell’energia elettrica, del gas naturale e di contrastare l’emergenza idrica, sebbene con modalità selettive affidate alla discrezionalità dei datori di lavoro.
La norma ha un’applicazione limitata al solo anno 2022 e richiama, con una diversa tecnica, analoghi interventi effettuati in periodo pandemico sulla soglia di 258,23 euro riservata ai beni ceduti e ai servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti. Tale soglia, prevista dall’art. 51, c. 3 del Tuir, era stata raddoppiata a 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021.
Tra i punti illustrati dalla circolare spicca la precisazione che il superamento della soglia di 600 euro dà luogo a tassazione per l’intero ammontare, come già accade in relazione al citato art. 51, c. 3.
Beneficiano della disposizione lavoratori dipendenti e assimilati (amministratori, stagisti, co.co.co.), individuati anche ad personam. L’azienda può, quindi, scegliere individualmente i dipendenti a cui erogare la somma. A tal proposito va ribadito che la misura è applicata volontariamente dalle imprese e non richiede alcuna comunicazione alle rappresentanze dei lavoratori.
Le utenze (anche condominiali o intestate al locatore) devono riguardare immobili abitativi, ma non necessariamente prima casa, posseduti o detenuti anche in locazione dal dipendente che sostiene la spesa o dai suoi familiari.
Un punto che crea non poche preoccupazioni, anche in relazione a esigenze di privacy, è quello relativo alla documentazione. L’Agenzia conferma che la documentazione relativa alle spese sostenute va conservata dal datore di lavoro, ma anche che è possibile sostituirla con una dichiarazione del dipendente che riporti gli estremi delle utenze pagate e la dichiarazione di non aver ricevuto ulteriori contributi, neanche a nome degli altri familiari.
Il benefit deve pervenire al dipendente entro il periodo di imposta 2022, e quindi entro il 12.01.2023 in base al principio di cassa allargato, per consumi 2022.
La misura è interessante perché consente alle imprese margini di intervento a favore dei propri dipendenti senza le penalizzazioni del cuneo fiscale e potrebbe essere un esperimento apripista in previsione di una nuova stagione di interventi. I tempi per intervenire sono però estremamente limitati, con il risultato che le imprese, un po' per la difficoltà a comprendere la portata delle norme e un po' per l’incertezza sulle reazioni degli stakeholders, possono rimanere paralizzate.
