Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
19 Settembre 2026
ZES unica, sostituzione dei beni agevolati e rischio di recapture
Il GBER ammette il rimpiazzo di impianti obsoleti o guasti, ma il decreto attuativo italiano prevede la rideterminazione del credito in caso di dismissione entro il quinquennio.
La sostituzione di un macchinario agevolato con il credito d’imposta ZES unica pone un problema che diventa particolarmente delicato quando l’operazione avviene prima della scadenza del periodo di sorveglianza. Il punto non riguarda soltanto la continuità produttiva dell’impresa, ma il coordinamento tra la disciplina nazionale e le regole europee sugli aiuti a finalità regionale. L’art. 7, c. 9 D.M. 17.05.2024 stabilisce infatti che, se entro il 5° periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione il bene viene dismesso, ceduto, destinato a finalità estranee all’impresa o trasferito ad altra struttura produttiva, il credito deve essere rideterminato escludendo il costo del cespite interessato.La norma interna non prevede una clausola espressa di salvaguardia per il bene sostituito. È una differenza rilevante rispetto al previgente credito Mezzogiorno, per il quale il legislatore aveva disciplinato il rimpiazzo del cespite con un bene della stessa categoria, e rispetto alle agevolazioni Industria 4.0, dove la sostituzione con beni aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori è regolata in modo specifico. Per la ZES unica, invece, il D.M. 17.05.2024 si limita a collegare la dismissione alla rideterminazione del beneficio, senza distinguere tra cessazione definitiva dell’investimento e sostituzione del bene. Una semplice dimenticanza o volontà del legislatore di escludere tale possibilità?A complicare il quadro interviene però l’art....