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Diritto 10 Febbraio 2020

10 anni per chiedere il canone di depurazione erroneamente pagato

Ripetizione dell'indebito: il diritto al rimborso è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalle date dei singoli pagamenti.

La Cassazione civile, sez. II, con sentenza 29.01.2020, n. 1998, è intervenuta su un importante principio espresso in linea con la precedente giurisprudenza della medesima Corte. La tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza: ne deriva che, dopo la pronuncia n. 335/2008 della Corte Costituzionale, la quota afferente il servizio di depurazione non è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento del servizio stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione; ne deriva ancora che, qualora l'utente abbia pagato indebitamente la quota del servizio di depurazione delle acque, per non essere stato svolto tale servizio, avrà diritto alla ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 C.C. Il diritto alla ripetizione dell'indebito è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale. È stata ritenuta infondata la prospettazione del ricorrente Comune secondo cui il diritto alla ripetizione dell'indebito sarebbe soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4 C.C., per "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". Infatti, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 C.C. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal...

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