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Lavoro 24 Aprile 2020

€ 100 ai dipendenti, facciamo chiarezza

L’Agenzia delle Entrate ha emanato diversi atti sul bonus a favore di chi ha lavorato nella sede aziendale nel mese di marzo: un sunto dei principali aspetti e delle modalità applicative.

L’art. 63, D.L. 17.03.2020, n. 18 prevede l’erogazione di un premio di importo netto pari a € 100 in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati - con reddito complessivo da lavoro dipendente nell’anno 2019 non superiore a € 40.000 - da rapportare al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella sede aziendale nel mese di marzo 2020. Il bonus, oltre a essere riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta a partire dalla retribuzione del mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, non concorre alla formazione del reddito.
In merito a tale premialità, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione 31.03.2020, n. 17/E, la circolare 3.04.2020, n. 8/E e la risoluzione 9.04.2020, n. 18/E. Il primo degli atti elencati, per consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio, ha istituito i codici tributo da esporre nella sezione "Erario" dei modelli F24 e F24 EP, i quali dovranno essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia stessa, pena il rifiuto dell’operazione di versamento:
• per il modello F24 è stato istituito il codice 1699 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”;
• per il modello F24 EP, il codice 169E denominato nel medesimo modo.
La circolare 8/E e la risoluzione 18/E hanno, invece, definito contorni e modalità applicative della misura, specie con riferimento agli aspetti più controversi.
Calcolo dei giorni - Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto attività lavorativa per assenze di varia natura (ferie, malattia, permessi retribuiti e non, congedi, ecc.), nè per tutte le giornate di lavoro svolte in telelavoro o in modalità di smart working: si ritiene corretto, invece, riconoscere il premio nel caso di lavoratori che hanno prestato attività alternando modalità agile e lavoro in sede nella medesima giornata.
L’Agenzia ha anche chiarito che è possibile utilizzare un duplice criterio di determinazione dell’importo spettante: il rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili oppure, più semplicemente, il rapporto tra i giorni di presenza (in sede) effettivamente lavorati e quelli lavorabili. Il risultato di tali operazioni (tra loro alternative) andrà poi moltiplicato per € 100.
Lavoratori part-time - Per il calcolo del premio erogabile non dovrà essere fatta alcuna distinzione tra i lavoratori in base all’orario di lavoro (full-time e part-time). Si noti che, fermo il limite massimo di € 100 euro, nel caso di lavoratori con più contratti a tempo parziale, sarà necessario che il lavoratore stesso individui il sostituto d’imposta che dovrà erogare il premio: a tal fine, sarà necessaria una dichiarazione da parte del soggetto interessato in merito ai giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili, per il calcolo della quota spettante.
Lavoratori in trasferta - Nel caso di lavoratori che hanno prestato attività in trasferta, si dovrà tenere conto anche di tali giornate per il calcolo del premio.
Rapporti cessati nel mese di marzo - Nel caso di lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro durante il mese di riferimento per la maturazione del premio (marzo), l’azienda dovrà proporzionare il premio al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede prima della cessazione stessa.
Reddito anno precedente - Come detto, i lavoratori dipendenti, per beneficiare del premio, non devono aver percepito nell’anno 2019 redditi da lavoro dipendente superiori a € 40.000: nel computo rientrano esclusivamente i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione progressiva IRPEF e non anche quelli assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva (per esempio, i premi di risultato detassati). Sarà necessario predisporre e fornire un modello di autodichiarazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) a ogni dipendente, che dovrà dichiarare:
- importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2019, specie quando ha lavorato anche presso altri datori di lavoro nel periodo di riferimento (ad esempio, perché assunto in corso d’anno o perché è un lavoratore part-time);
- contestuale sussistenza o meno di eventuali altri rapporti di lavoro: in caso positivo, il lavoratore dovrà anche dichiarare da quale sostituto d’imposta desidera ricevere il premio e fornire eventualmente i dati necessari per il calcolo del premio. La mancanza di tali dichiarazioni, a parere di chi scrive, dovrà essere considerata ostativa al riconoscimento del premio stesso.