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Lavoro 11 Febbraio 2020

100 euro al mese, cuneo fiscale sforbiciato ulteriormente

Destinatari della riduzione (esentasse, modulata e temporanea) sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, ma con esclusione dei pensionati e nessun beneficio per incapienti e per soggetti con redditi oltre i 40.000 euro.

È stato pubblicato il D.L. 5.02.2020, n. 3 (Gazzetta Ufficiale 5.02.2020, n. 29), entrato in vigore all'indomani (dal 6.02) ed emanato in attuazione dell'art. 1, c. 7 L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020). Stabilisce le modalità di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti e dei titolari di alcuni redditi assimilati, in relazione al 2° semestre 2020 (dal 1.07 al 31.12.2020). Risultano destinatari della riduzione modulata, in aggiunta ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 D.P.R. 917/1986 (Tuir), con esclusione dei titolari di reddito da pensione, anche i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, c. 1 del Tuir, che percepiscono compensi in qualità di soci lavoratori delle cooperative; rientrano nel computo le indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a detta qualità, borse di studio e assegni di formazione professionale, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare e i compensi per lavori socialmente utili. L'intervento risulta articolato e prevede, da una parte, l'introduzione di un trattamento integrativo che assorbe e incrementa il più noto “Bonus Renzi” di 80 euro al mese;...

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