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Lavoro 03 Aprile 2020

€ 600, il giorno del patatrac

Il sito dell’Inps apre alla presentazione delle domande ed è caos. Ancora dubbi sui soggetti a cui spetta l’indennità.

L’avvio del servizio telematico per richiedere il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia per le partite Iva, gli autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi c’è stato mercoledì primo aprile. L’Inps pubblica un tutorial recuperabile a questo link, che però poco aggiunge a quanto già noto e la presentazione delle istanze diventa una vera e propria epopea western: sito non raggiungibile, accessi a profili di altri utenti, orari contingentati. Migliaia di domande presentate (perché qualcuno ce l’ha fatta), ma l’Inps rassicura i contribuenti e ricorda che non si tratta di un click day, poi parla di un attacco hacker, mette offline il sito, rivede l’home page… ma non basta, la pagina web dedicata all’indennità continua a essere raggiungibile solo a tratti.
Ricapitolando, il bonus spetta anche ai soci di società di capitali e ai soci di società di persone: tutti quelli obbligati a iscriversi alla sezione speciale dell’AGO avranno accesso al beneficio a norma dell’art. 28. L’indennità è riconosciuta per ciascun socio iscritto, mentre nulla spetta alla società, come specificato dal Ministero. Pertanto, anche i soci di Srl, iscritti alla Gestione commercianti/artigiani in quanto esercitano in modo personale continuativo e prevalente l’attività prevista dall’oggetto sociale, possono richiedere il bonus di 600 euro. Nessuna indennità ai soci di SpA in quanto non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi. Lo stesso vale per i soci di Srl Industria che non hanno obblighi di iscrizione.
Dipanato un altro dubbio con le faq del Ministero: hanno diritto ai 600 euro, sulla scorta dell’art. 28, anche gli agenti di commercio, nonostante l'obbligo di essere iscritti sia all’Inps che alla forma previdenziale Enasarco.
Precisazioni anche per i collaboratori familiari e i familiari coadiuvanti dell’imprenditore: vero è che per questi soggetti non si può parlare di “lavoro autonomo”, ma altrettanto vero che gli stessi sono obbligati all’iscrizione all’Ago nonostante i versamenti siano effettuati dal titolare dell’impresa.
Rimane invece controversa l’inclusione nella platea dell’art. 27 degli amministratori non soci che percepiscono compensi: la Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza 20.01.2017, n. 1545, afferma che il rapporto tra amministratore e società non può qualificarsi né come contratto d'opera, né come rapporto subordinato o parasubordinato. L’Inps invece assimila ai co.co.co gli amministratori ai fini dell’iscrizione alla gestione separata. In entrambi i casi sopra citati occorrerà quindi coniugare “lettera della norma” e “prevalenza della sostanza sulla forma” affinché non si abbiano effetti discriminatori. Vero è che nell’incertezza molti amministratori presentano la domanda sul sito auspicando che non venga rigettata.
Intanto, si è sbloccata la procedura anche per i professionisti iscritti alla casse di previdenza obbligatorie: i siti delle singole Casse hanno retto meglio l'assalto dei propri iscritti, qualche rallentamento si è registrato ma nessun default. Si rammenta che il decreto interministeriale, che stabilisce le regole di attribuzione del fondo per il reddito di ultima istanza, prevede che il bonus venga riconosciuto a chi ha avuto redditi fino a € 35.000 nell’esercizio 2018, senza richiesta di documentazione aggiuntiva. I liberi professionisti che sempre nel 2018 hanno percepito redditi tra 35.000 e 50.000 euro, per accedere all’indennità, dovranno invece provare di aver subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.