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Diritto 25 Maggio 2020

A chi compete l'azione revocatoria su quote sociali

Sarà onere del Tribunale specializzato delle imprese se comporta l'accertamento di costituzione, modificazione o estinzione del rapporto societario, mentre rimane di competenza del Tribunale ordinario se è volta a rendere inopponibile la cessione della quota al creditore/attore.

L'art. 3, c. 2, lett. a) D.Lgs. n. 168/2003 prevede la competenza per materia del giudice specializzato delle imprese per le "cause e i procedimenti (...) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario", con la precisazione che tale formulazione, là dove allude alle cause concernenti l'accertamento di un rapporto societario, si presta a ricomprendere anche il caso in cui sia esercitata un'azione revocatoria in ordine a un atto di scissione societaria, in quanto: a) l'azione è diretta ad accertare il modo di essere del negozio di scissione, sebbene in termini di inopponibilità verso chi esercitata la revocatoria; b) l'azione coinvolge in via diretta le società e, in particolare, l'assetto e l'operare della società; c) la controversia inerisce, nel contempo, all'accertamento, sebbene verso il creditore che la esercita, di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte; d) l'inefficacia dell'atto di scissione parziale, con l'assegnazione di quota del patrimonio immobiliare della società scissa in favore di una terza società, rileva quale atto potenzialmente idoneo a impedire al creditore il positivo esito della pretesa creditoria da lui azionata (Cass. 5.02.2020, n. 2754). A diverse conclusioni, invece, si deve pervenire...

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