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Lavoro 22 Ottobre 2018

A chi tocca provare l'effettiva corresponsione dello stipendio


Un interessante caso relativo alla prova del pagamento della retribuzione, aveva investito i giudici di merito pugliesi che si erano pronunciati in maniera contrastante. In prima istanza il Tribunale di Brindisi aveva dato ragione al datore di lavoro ritenendo che le buste paga firmate dal lavoratore assumessero valore probatorio ai sensi degli artt. 1 e 3 legge n. 4/1953 e dell’art. 2697 C.C. Secondo il disposto del primo articolo, infatti, è fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, nonché, distintamente, le singole trattenute. Il successivo art. 3 stabilisce inoltre che il prospetto di paga debba essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione. La Corte d’appello di Lecce, investita sull’impugnazione, aveva invece dato ragione al lavoratore, non ritenendo provata l'effettiva corresponsione della retribuzione dalla firma apposta dal lavoratore sulla busta paga a titolo di ricevuta. La Suprema Corte, intervenuta a dirimere la controversia, con ordinanza 6.09.2018, n. 21699, ha confermato quest'ultimo orientamento, precisando che le buste firmate per ricevuta e non per...

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