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Lavoro 27 Giugno 2019

AAA stagionalità cercasi


Il decreto Dignità ha innovato il contratto a tempo determinato, reintroducendo l'obbligo di causale nei casi di superamento dei 12 mesi e in occasione di ciascun rinnovo: la norma, oltre ad aver creato causali di difficile applicazione, non ha lasciato alcuno spazio alla contrattazione collettiva per formulare ipotesi diverse, “concedendo” soltanto la libertà di intervenire in materia di durata massima e di limiti quantitativi. Un discorso diverso merita la stagionalità. A riguardo, la riforma ha previsto che “contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1”: una deroga che va ad aggiungersi alle altre specificità dei contratti stagionali che, pur soggetti al limite delle 4 proroghe, sono esclusi dai limiti di durata e quantitativi, dallo Stop & Go, nonché dall'applicazione del contributo addizionale NASpI (1,40%) e dunque dall'aumento dello 0,5%, in ogni caso di rinnovo, previsto dal D.L. 87/2018 (di cui attendiamo ancora una circolare INPS operativa), fatto salvo il caso in cui vengano stipulati contratti stagionali al di fuori del D.P.R. 1525/1963, secondo ipotesi previste dai contratti collettivi. Una condizione ottimale, se non fosse per due elementi: molti contratti strategici non contemplano ipotesi di tale natura o le prevedono in termini molto “deboli”; dall'altro lato, dal lontano...

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