Lasciare rifiuti in un’area appartata e posizionare rifiuti vicino un cassonetto di raccolta sono alcune ipotesi in cui si potrebbe contestare il reato, ma in realtà tra queste fattispecie, come in altre, le differenze sono evidenti.
È particolarmente significativa la modifica vigente dal 10.10.2023 dell’art. 255 D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo Unico Ambiente), che disciplina l’ipotesi di “Abbandono di rifiuti”. Se prima l’abbandono era punito con una sanzione amministrativa, ora è diventato un fatto sanzionato penalmente. Il c. 1 dell’art. 255, dispone, infatti, che chiunque, in violazione delle disposizioni degli artt. 192, cc. 1 e 2, 226, c. 2, e 231, cc. 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
Ci riferiamo, quindi alla violazione, in primo luogo del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Poi anche alla violazione del divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura e, per il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso, di consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, non autorizzato ai sensi di legge.
Prima della modifica legislativa, essendo prevista solo la sanzionabilità...