La legge 128/2019 innova profondamente la disciplina contenuta nel D.Lgs. 81/2015. Le modifiche sono talmente incisive che parrebbero quasi un tentativo di cancellazione implicita.
Nel nostro contesto “para-“ [dal greco παρα-, elemento compositivo che rappresenta la preposizione παρά «presso, accanto, oltre, ecc.»] è utilizzato in abbinata al sostantivo “subordinazione” e indica una particolare modalità di resa della prestazione lavorativa, “vicina” al lavoro subordinato. La modifica introdotta dal 3.11.2019 a opera della L. 128/2019 in realtà pare allontanare molto di più la collaborazione coordinata e continuativa (chiamata anche parasubordinazione) dal lavoro subordinato. La novella normativa infatti, incidendo direttamente sull’art. 2, c. 1 D.Lgs. 81/2015, impone l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente (nella versione originale era “esclusivamente”) personali, continuative e le cui modalità sono organizzate dal committente senza specificare, come avveniva in precedenza, anche il riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.
In sostanza, ante 3.11.2019, la disciplina della subordinazione non poteva esser applicata alla collaborazione se il committente lasciava almeno libero il collaboratore di organizzarsi scegliendo il luogo o il tempo della resa della prestazione, ovviamente mantenendo intatti i requisiti sostanziali del lavoro autonomo prestato in modo continuativo. I requisiti della...