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Diritto
23 Ottobre 2019
Abusi edilizi: profilo penale e profilo amministrativo sono autonomi
Visto il superiore interesse alla tutela del territorio in tutte le sue forme, la repressione è un'attività necessaria che non conosce sosta divenendo tanto più utile ed efficace quanto più risulta puntuale e rigorosa.
Il contrasto a forme illecite di utilizzo e trasformazione del territorio è attività demandata a più autorità ciascuna delle quali svolge una funzione distinta e autonoma dalle altre in quanto finalizzata alla cura di interessi pubblici diversi. Il Tribunale Amministrativo della Campania (Napoli), sezione VIII, ha posto in luce questa autonomia analizzando il caso di un abuso edilizio relativo a un immobile di 5 piani fuori terra, realizzato in forza di un permesso di costruire ritenuto dal giudice penale, a seguito del relativo processo, di fatto “inesistente”.
Il Tribunale penale a cui era stata sottoposta la vicenda aveva ravvisato gli estremi per la condanna con riferimento al reato di cui all'art. 44, c. 1, lett. b) D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che disciplina l'ipotesi di interventi edilizi realizzati in difformità o difetto del permesso di costruire (per i quali è previsto l'arresto fino a 2 anni e l'ammenda da 10.328 a 103.290 euro). Dopo la sentenza di condanna il Comune, nelle vesti di autorità amministrativa, aveva adottato il provvedimento n. 944/2019 con cui, da un lato, aveva annullato il permesso di costruire rilasciato nel 2008 e, dall'altro, aveva contestualmente ordinato al proprietario la demolizione del bene in “ottemperanza” alla sentenza penale.
Ebbene, è a questo punto che il proprietario ricorre al TAR al fine di contrastare l'ordine...