Fino al 30.08.2020 viene concessa la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine in essere al 23.02.2020. Con il problema di una brochure ministeriale tra le fonti del diritto.
Con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale 19.05.2020, n. 129, entra in vigore, dal medesimo giorno, il D.L. 19.05.2020, n. 34 (Decreto Rilancio). La norma contiene urgenti misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza da Covid-19. Tra i 260 articoli (un decreto legge tra i più corposi della storia della Repubblica) non pochi dubbi interpretativi ha sollevato l'art. 93 “Disposizione in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine”.
In questa complessa fase di riavvio delle attività dopo il lungo lockdown, l'intervento normativo vorrebbe favorire il rinnovo o la proroga oltre 12 mesi di contratti di lavoro a tempo determinato senza l'apposizione di alcuna motivazione, al contrario di quanto ordinariamente previsto. Come si ricorderà, in caso di rinnovo o proroga di contratto oltre l'anno, il “Decreto Dignità” aveva imposto l'obbligo di indicare nel contratto una ragione di carattere sostitutivo, oppure ragioni imprevedibili ed eccezionali.
Ma prima di trarre le conclusioni, procediamo ad analizzare lo scarno testo normativo. Il citato articolo 93, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, consente di rinnovare o prorogare contratti a termine in essere al 23.02.2020, in deroga all'art. 21 D.Lgs. 81/2015....