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ETS ed Enti non commerciali 13 Ottobre 2026

Accantonamenti (potenzialmente) nel test di non commercialità

La risposta dell’Amministrazione Finanziaria pubblicata in occasione di Telefisco del 24.09.2026 offre uno spunto importante nella costruzione del test di non commercialità previsto dall’art. 79 D.Lgs. 117/2017.

A precisa domanda, secondo l’Amministrazione Finanziaria gli accantonamenti effettuati a copertura di rischi possono concorrere ai “costi effettivi”, potendo essere qualificabili come tali e rilevare nell’ambito dell’esercizio di riferimento, ma unicamente quando rappresentano oneri certi rispetto alla loro esistenza, risultando oggettivamente determinabili nell’ammontare e, soprattutto, riferibili alle attività di interesse generale. Per contro, resterebbero al di fuori del perimetro dei costi effettivi (rilevanti per il test di non commercialità previsto dall’art. 79, c. 2, CTS) i componenti di natura prudenziale stanziati dagli amministratori nella redazione del bilancio, se destinati a fronteggiare rischi soltanto potenziali o obbligazioni ancora incerte.Il chiarimento, per la verità coerente con la struttura dell’art. 79, c. 2, offre tuttavia l’occasione di ribadire come la redazione del bilancio, dopo l’entrata in vigore del Titolo X del D.Lgs. 117/2017, risulti fondamentale al fine di rendere tangibile e trasparente (anche nei confronti dei terzi) una struttura dell’ente necessariamente finalizzata al conseguimento dello scopo non lucrativo attraverso la gestione (unica o prevalente) delle attività di interesse generale regolamentate dall’art. 5 del CTS.La norma, nello specifico, considera non commerciali le attività di interesse generale svolte gratuitamente o dietro corrispettivi non superiori ai costi effettivi e impone di includere...

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