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Diritto 13 Settembre 2018

Accertamenti bancari, il contribuente sconta l'onere della prova


La presunzione nell'ambito degli accertamenti bancari è disciplinata dall'art. 32 D.P.R. n. 600/1973. Il predetto articolo prevede che versamenti e prelievi operati sui conti correnti del contribuente vanno imputati a ricavi. L'Amministrazione Finanziaria, attraverso le indagini bancarie, può quindi individuare l'evasione fiscale, rettificando il reddito dei contribuenti che non sono in grado di giustificare i movimenti transitati sui propri conti correnti bancari, ossia prelievi e versamenti. Si determina, pertanto, un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dai movimenti bancari non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica ma analitica, con indicazione specifica delle riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuata sia estranea a fatti imponibili. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 30.07.2018, n. 20103, è tornata a esprimersi sulla corretta applicazione della presunzione in materia di indagini finanziarie, affermando che, in caso di accertamento bancario, spetta al contribuente dimostrare che gli elementi acquisiti dal Fisco non sono riferibili ad operazioni imponibili. Il caso trae spunto dal fatto che il Fisco ricorreva contro una Srl che aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per l'anno 2001, sul...

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