Nell’ordinanza n. 25813, depositata lo scorso 23.09.2021, la Cassazione ha avuto modo di chiarire come il ricorso alle indagini finanziarie, dirette alla ricerca e acquisizione di prove presuntive di maggiori ricavi o di operazioni imponibili, ai sensi dell’art. 32, c. 1, n. 2, II° periodo, D.P.R. 600/1973 e dell’art. 51, c. 2, n. 2 D.P.R. 633/1972, non è necessariamente subordinato alla prova che il contribuente verificato eserciti attività d'impresa o di lavoro autonomo. Si rileva che, ove non sia contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, gli stessi dati possono essere utilizzati sia per attestare la sussistenza di possibili attività occulte, sia per operare una concreta quantificazione del reddito da essa scaturente. In ogni caso si tenga presente che incombe sul contribuente l'onere di provare che i movimenti bancari contestati, che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non siano fiscalmente rilevanti.
Il ricorso all'accertamento bancario, è quindi certamente esperibile con riferimento a qualsivoglia tipologia reddituale e non solo a quelli che siano propriamente e direttamente correlabili con attività d'impresa o di lavoro autonomo formalmente esercitate.
La controversia esaminata trae spunto dalle riserve espresse dalla difesa del contribuente che, attingendo dalla disamina del compendio normativo di...