L'art. 12, c. 7 L. 212/2000 prevede che, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, l'avviso di accertamento non possa essere emanato prima del termine di 60 giorni, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Come noto, tale termine consente al contribuente di presentare eventuali osservazioni e richieste che l'ente accertatore ha l'onere di valutare. La norma è espressione del tanto contestato diritto al contraddittorio che ha animato le aule delle Commissioni tributarie, impegnando più volte la Corte di Cassazione che, dopo sentenze contrastanti, è giunta alle conclusioni enunciate nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 24823/2015, pur non risolvendo completamente il problema e lasciando aperta la questione relativa agli accertamenti “a tavolino”. Il legislatore, nell'intento di porre una soluzione alla questione, ha gettato fumo negli occhi introducendo l'obbligo generalizzato (si fa per dire) del contraddittorio preventivo, a decorrere dal 1.07.2020, fatta eccezione per alcune tipologie di accertamenti, tra cui gli accertamenti parziali, che sono la stragrande maggioranza (art. 4-octies D.L. 34/2019).
Fatta questa premessa, un problema che continua a riproporsi è quello della notifica di avvisi di accertamento, soprattutto a ridosso della fine...