La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5.02.2026, n. 2577, è stata investita di una causa relativa ad un accertamento effettuato sulla base di indagini bancarie ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973. Nel caso affrontato dai giudici della Suprema Corte, l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato un’indagine finanziaria su vari conti correnti intestati al coniuge e alle figlie di un contribuente, sui quali quest’ultimo era stato delegato a operare. In particolare, il contribuente aveva dichiarato una perdita di circa 10.000 euro e l’Ufficio, avendo riscontrato sui conti correnti intestati ai familiari versamenti non giustificati per oltre 800.000 euro, aveva emesso il conseguente avviso di accertamento, sostenendo che, sebbene i conti fossero intestati a terzi, le somme contestate rientravano nella disponibilità dello stesso contribuente, il quale non era stato in grado di fornire idonee giustificazioni. La C.T.R. della Puglia aveva accolto l’appello del contribuente, sostenendo che era onere dell’Agenzia delle Entrate fornire la prova dell’imputabilità al contribuente delle movimentazioni bancarie contestate. La Suprema Corte, richiamando il contenuto dell’art. 32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, ricorda che la norma contiene una presunzione legale di imputabilità al contribuente relativamente a versamenti bancari a fronte dei quali il contribuente stesso non fornisce dimostrazione di aver incluso tali somme nel reddito complessivo oggetto di dichiarazione...