Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Dicembre 2024
Accertamento con adesione degli atti parziali automatizzati
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29212/2024, ha affermato che l’invito a comparire integra una facoltà e non un obbligo per l’Ufficio: la sua omissione non determina la nullità dell’atto impositivo.
In tema di accertamenti parziali automatizzati, di cui all’art. 41-bis D.P.R. 600/1973, ad oggi non è prevista la possibilità di avanzare istanza di adesione. Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 258/E/1998, ha già da tempo riconosciuto la possibilità di presentare istanza di adesione, atteso fra l’altro che il D.Lgs. 218/1997 non contempla eccezioni (in assenza di procedura automatizzata, l’Ufficio deve procedere manualmente).Tali atti, sulla base dell’art. 2, lett. b) D.M. 24.04.2024, sono esclusi dal contraddittorio preventivo. Trattasi infatti di atti automatizzati riguardanti “esclusivamente violazioni rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa Amministrazione”, che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile.Il nuovo art. 5 D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024, stabilisce che l’Ufficio di iniziativa, nei casi in cui non sussiste l’obbligo di contraddittorio preventivo, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica, ovvero dell’atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all’art. 6 D.Lgs. 218/1997, comunica un invito a comparire e che l’eventuale mancata convocazione, in assenza di invito preventivo, non si riflette sulla legittimità dell’atto.Con la...