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Diritto
20 Aprile 2020
Accertamento dei crediti sorti successivamente al fallimento
Necessarie le forme della verifica dello stato passivo e non soggetti ai termini di decadenza previsti per le domande tardive, ben potendo l'epoca di maturazione del credito assumere rilievo ai fini della non imputabilità del ritardo.
Questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza riguarda la modalità di accertamento dei crediti sorti successivamente alla sentenza di fallimento. L'art. 111-bis, c. 1 L.F. prevede che i soli crediti prededucibili debbano essere accertati con le modalità di cui al capo V, senza alcuna distinzione tra quelli sorti prima del fallimento (cd. “in funzione”) o dopo (cd. “in occasione”). La norma prevede 2 eccezioni: i) quelli “non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio”, per i quali il successivo comma 3 si limita a disporre che, se liquidi ed esigibili, “possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto”, con pagamento “autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato” (autorizzazione che quindi tiene luogo della verifica); ii) quelli “sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25” che, se contestati, “devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26” (ossia il ben diverso procedimento di reclamo).
Alla luce di tali argomentazioni, si deve concludere che, fatte salve le 2 eccezioni sopra viste, tutti i crediti contestati (sorti ante o post fallimento) devono essere necessariamente accertati sulla base di una domanda di ammissione al passivo, formulata ai sensi dell'art. 93 L.F., la quale non potrà...