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Accertamento, riscossione e contenzioso 09 Maggio 2026

Accertamento dopo quello parziale, legittimo solo con elementi nuovi

In ambito Iva, l’accertamento successivo a uno parziale non può fondarsi su elementi di fatto o documenti che l’Amministrazione Finanziaria aveva già acquisito, ma che non erano stati oggetto di contestazione.

Un nuovo accertamento è legittimo solo se supportato da elementi sopravvenuti idonei a giustificarlo. La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso limitatamente all’Iva, successivamente alla definizione con accertamento con adesione delle maggiori imposte Ires e Irap derivanti da fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La contribuente impugnava l’atto deducendo l’immodificabilità dell’atto di adesione, l’illegittimità del recupero Iva su fatture in reverse charge, la mancata prova dell’inesistenza soggettiva di parte delle operazioni, nonché l’illegittimità delle sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità del nuovo accertamento, qualificando quello precedente come accertamento parziale e affermando che l’ulteriore azione accertatrice fosse consentita anche senza nuovi elementi, comunque rinvenuti a seguito delle indagini penali. Nello specifico, tali indagini, basate su intercettazioni, videosorveglianza e acquisizioni bancarie, avrebbero evidenziato l’inesistenza oggettiva delle operazioni, diversamente dalla precedente qualificazione mista oggettiva e soggettiva.

I giudici di prime cure accoglievano il ricorso della contribuente; l’Ufficio proponeva appello ribadendo la natura parziale del primo accertamento, la non necessità di nuovi elementi e, comunque, la loro esistenza nel PVC della Guardia di Finanza. Contestava, inoltre, la decisione relativa all’indetraibilità Iva in reverse charge e riproponeva le questioni su inesistenza soggettiva e sanzioni. Nelle motivazioni del contribuente si eccepiva che l’appello riproduceva le stesse argomentazioni già respinte in primo grado e richiamava decisioni favorevoli relative ad annualità 2013-2017. In sostanza, si obiettava sulla presenza di elementi nuovi nel PVC della Guardia di Finanza e sul fatto che l’Ufficio si fosse limitato a riconsiderare le stesse fatture già definite con adesione. Inoltre, il nuovo accertamento si fondava solo sulla sopravvenuta sentenza della Cassazione n. 22727/2022, non idonea a costituire elemento nuovo. A supporto delle proprie doglianze richiamava la Cassazione, sentenza n. 1287/2025, secondo cui l’ulteriore accertamento è ammesso solo in presenza di dati nuovi sopravvenuti.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado richiama il principio di unicità e globalità dell’accertamento, derogabile solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti, ex artt. 43 D.P.R. 600/1973, 57 D.P.R. 633/1972 e 2, c. 4 D.Lgs. 218/1997. La giurisprudenza di legittimità ammette l’accertamento integrativo o successivo a quello parziale solo se fondato su elementi non conosciuti né conoscibili al momento del primo atto, dovendo altrimenti ritenersi violato il principio di tendenziale unicità dell’accertamento. L’ulteriore azione accertatrice non può quindi basarsi su dati già acquisiti o conoscibili, né configurarsi come “accertamento a singhiozzo”. Applicando tali principi, la Corte rileva che l’accertamento impugnato riguarda solo l’Iva relativa alle stesse fatture già oggetto dell’atto di adesione. Il PVC della Guardia di Finanza si limita a rivalutare le stesse operazioni, senza introdurre elementi fattuali nuovi idonei a modificare l’originaria pretesa impositiva. Le indagini penali non hanno, infatti, prodotto dati diversi, ma solo una diversa qualificazione delle operazioni già conosciute dall’Ufficio. Pertanto, non ricorrono i presupposti per un accertamento successivo o integrativo. Per l’effetto, l’appello dell’Agenzia delle Entrate è respinto (C.G.T. di 2° grado Lombardia, sezione 16, sentenza 5.02.2026, n. 287).