Accertamento, riscossione e contenzioso
27 Gennaio 2025
Accertamento e proroga Covid: la Cassazione dà ragione alle Entrate
Con decreto 23.01.2025, n. 1630 la Suprema Corte ha confermato che la sospensione dei termini prevista dal Decreto Cura Italia si estende non solo alle scadenze 2020, ma anche a quelle successive.
Con decreto 23.01.2025, n. 1630, la Corte di Cassazione ha stabilito che la proroga di 85 giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Questa decisione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., proposto dalla C.G.T. I di Gorizia (sez. II) il 13.11.2024 per i tributi erariali e dalla C.G.T. I di Lecce (sez. I) il 19.11.2024 per i tributi locali, poiché la questione è stata già risolta con la sentenza 16.11.2025 n. 960.La proroga, prevista dall’art. 67, c. 1 D.L. 18/2020 (cosiddetto "Cura Italia"), ha sospeso i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall’8.03.2020 al 31.05.2020. Questa sospensione ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero 85 giorni. Tuttavia, il dibattito si è concentrato sulla possibilità che tale proroga potesse essere applicata anche ai termini degli anni successivi al 2020.La Cassazione ha definito la questione interpretativa, stabilendo che la proroga deve essere considerata come un’estensione generale dei termini e non limitata alle sole scadenze del periodo emergenziale. Questo principio si applica sia ai tributi erariali, come imposte sui redditi e Iva, sia ai tributi locali. Ad esempio, per gli avvisi di accertamento relativi all’anno...