In un brevissimo passaggio inserito a margine dell’ordinanza 30.01.2023, n. 2773, della V Sezione Civile della Cassazione, viene riproposto un tema di rilievo che attiene alla validità degli atti d’accertamento, riguardante i poteri di firma e di delega di atti rivolti al contribuente per la revisione della sua posizione rispetto agli interessi erariali.
Nel caso in esame, nonostante l'eccezione avente ad oggetto l'asserita carenza di potere del funzionario sottoscrittore dell'atto impugnato sia stata oggetto di una declaratoria di inammissibilità, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità, non avendo il ricorrente dimostrato di averla dedotta con il ricorso introduttivo e di averla riproposta in appello, l’intervento giurisprudenziale in epigrafe ha il pregio di richiamare l’attenzione sui profili di legittimità degli accertamenti, qualora ricorrano delle carenze in ordine al requisito della sottoscrizione.
In termini di rigoroso rispetto delle prescrizioni legislative, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di “area terza” di cui al contratto del comparto Agenzie fiscali per il quale non è richiesta la qualifica dirigenziale.
In pratica, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di...