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Diritto
02 Novembre 2020
Accertamento per elusione fiscale e mancanza del contraddittorio
Si configura una nullità quando il contribuente viene invitato a chiarimenti in sede di indagini e sulla scorta di tali elementi vengono emessi gli avvisi di accertamento, senza sentire di nuovo il contribuente sulle ipotesi di elusione contestate.
Ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 gli Uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona per fornire dati o notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti ovvero a fornire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento di violazioni tributarie. Gli inviti e le richieste devono essere notificati ai sensi dell'art. 60 e dalla data della notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a 15 giorni.
L'art. 37-bis D.P.R. 600/1973 (ora abrogato e sostituito dall'art. 10-bis, cc. 6 e 7 L. 212/2000) prevede che l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di 60 giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.
L'atto impositivo è specificamente motivato a pena di nullità in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente.
Le 2 norme sono sovrapponibili fra loro. L'art. 10-bis L. 212/2000 prevede espressamente, in caso di abuso del diritto e di elusione fiscale, un rigoroso procedimento d'instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate secondo le quali l'avviso di...