Al cospetto di un accertamento perfettamente definito, sia per il debitore d’imposta principale, sia per gli eventuali coobbligati che non hanno partecipato alla formalizzazione dell'adesione all’accertamento, non residuerebbe più alcuna possibilità di impugnare tale accertamento. Tale forma di preclusione vige anche nei confronti dei soggetti coobbligati nel contesto del rapporto d’imposta, riferibile a una specifica obbligazione tributaria. Infatti, anche per un eventuale coobbligato, in vista della manifesta carenza di interesse ad agire che risulti concreto ed attuale, non si potrebbe prospettare alcuna forma di legittimazione in tal senso. La ratio della norma risiede essenzialmente nel fatto, palese, che l’atto accertativo preso in considerazione abbia perso la propria efficacia.
Tale è la conclusione espressa dalla Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza 15.01.2020, n. 551. Tale pronuncia offre uno spunto di riflessione sui criteri di legittimazione che presiedono all'impugnazione degli atti ispettivi, rispetto ai quali risulta pur sempre necessaria una legittimazione ad agire, dettata da un interesse soggettivo volto a tutelare dal patimento di un eventuale pregiudizio. Appare d'altronde la manifesta insensatezza e la pretestuosità di una presa di posizione che si concretizzi nell'impugnazione di un atto privo di effetti. Si condivide pertanto pienamente la conclusione dei Giudici di Piazza...