Immobiliare 20 Novembre 2024

Accertamento induttivo se il prezzo di vendita è inferiore al mutuo

È legittimo l’accertamento induttivo se la documentazione bancaria e la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo recano un valore “superiore” a quello dichiarato negli atti di trasferimento.

Con l’ordinanza 27.09.2024 n. 25854 la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di cessione di beni immobili, è legittimo l'accertamento induttivo fondato sull’esistenza di uno “scostamento” tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente senza che ciò comporti violazione delle norme in materia di onere della prova. Il caso è quello di una società esercente l’attività di compravendita immobiliare che è stata raggiunta da un atto di accertamento per “maggiori ricavi” non dichiarati. L'Agenzia delle Entrate contestava cessioni immobiliari in cui erano indicati prezzi di vendita che, a seguito di indagini bancarie, si erano rivelati inferiori all'importo dei mutui accesi dagli acquirenti e alle perizie redatte per l'accensione dei mutui. La società ha impugnato l'atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando l'insufficienza delle presunzioni utilizzate. La C.T.P. respingeva il ricorso. La società ha, così, impugnato la sentenza innanzi alla C.T.R. Emilia-Romagna, che ha accolto l'impugnazione del contribuente e ha compensato le spese di giudizio. Avverso tale pronuncia, però, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41-bis D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 D.P.R. 633/1972, in quanto la sentenza del giudice regionale non aveva valutato...

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