In sede di controdeduzioni introdotte nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che interviene quale controricorrente è impedito attingere a ulteriori motivazioni non esplicitate nella motivazione dell’atto di accertamento originariamente posto in essere. Questa tematica ha costituito oggetto di specifica pronuncia della giurisprudenza di merito (sentenza 9.05.2019, n. 114 della C.T.P. di Reggio Emilia - Sez. III Presidente e Relatore Montanari) riguardo a una vicenda in cui risulta pienamente configurata la cosiddetta “mutatio libelli” (cambiamento del fascicolo processuale), sollevata correttamente dal contribuente (ricorrente principale) rispetto alle controdeduzioni presentate dall’Agenzia delle Entrate controricorrente.
Il giudice, in tal caso, ha avallato la fondatezza dell’eccezione per l’evidente mutamento della motivazione, rispetto al divieto generale di variare gli elementi esposti in seno alla motivazione dell’originario atto di accertamento impugnato rispetto a quanto specificamente asserito, in rinnovazione e riforma della motivazione, in sede di controdeduzioni. Com’è noto, infatti, nel contesto del procedimento tributario che sfocia nella vicenda processuale, è sempre operativamente precluso attuare un'integrazione della motivazione originariamente espressa, rispetto all’atto d’accertamento o contestazione alla base del medesimo procedimento, in quanto...