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Accertamento, riscossione e contenzioso 07 Maggio 2026

Accertamento per decadenza dal regime forfetario

Cronache locali di uno sventurato contribuente che subisce un accertamento per superamento dei limiti per l’applicazione del regime forfetario.

Il regime forfetario, introdotto dalla L. 190/2014 e più volte modificato, ha riscontrato negli anni notevole successo. Stando a recenti stime, circa 2 milioni di contribuenti sarebbero all’interno del forfetario e, soltanto nell’anno 2024, tra le nuove partita Iva, quasi la metà ha aderito a tale regime agevolato. La convenienza nella scelta ha poi subito un ulteriore impulso a causa dell’innalzamento da 65.000 a 85.000 euro dell’ammontare dei ricavi o compensi per l’accesso e la permanenza al regime.
Si tratta di un regime tanto favorevole quanto pericoloso, a causa dello slalom tra cause di esclusione e decadenza, da tenere ben presenti sia in fase di prima adesione che nel corso degli anni successivi. Con questo contributo non si vuole entrare nel merito delle regole tecniche, ma si intende semplicemente riportare fatti di cronaca che avvengono quotidianamente a sventurati contribuenti che incappano in qualche errore nell’applicazione del regime forfetario.

Ipotizziamo che un contribuente subisca un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate con il quale vengono disconosciuti i requisiti per la permanenza nel regime di cui all’art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014. Conseguenze dirette e immediate:
- passaggio a regime di ordinario di determinazione del reddito con assoggettamento a Irpef (con la facoltà di dedurre eventuali costi, ma con possibili difficoltà nel reperire eventuali documenti di supporto);
- omessa applicazione dell’Iva e conseguente omissione della relativa dichiarazione annuale.
Bastano questi soli 2 punti da analizzare per comprendere le pesanti ricadute sul portafoglio del contribuente.

Relativamente al primo punto, in un caso accaduto a uno sventurato contribuente di una piccola Provincia, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di non poter compensare o scomputare l’imposta sostitutiva a suo tempo versata dall’Irpef scaturente dall’accertamento per imprecisate ragioni tecniche. Al contribuente non è rimasta che la possibilità di chiederne il rimborso, con esiti ancora ignoti. Non ci sarebbe da stupirsi nel riscontrare trattamenti difformi in altri Uffici territoriali.

Relativamente al secondo punto, l’Iva versata a seguito dell’accertamento rimane a carico del contribuente. Vero è che, in virtù del principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, i più attenti lettori osserveranno che è facoltà del contribuente operare la rivalsa Iva da accertamento in applicazione dell’art. 60, ultimo comma D.P.R. 633/1972 che così recita: “Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”. Soluzione possibile ma di estrema difficoltà nella sua concreta applicazione. Allo sfortunato contribuente non è rimasta che la possibilità di definire l’accertamento in adesione, con ovvio pagamento rateale.