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Diritto 22 Giugno 2021

Accertamento sintetico anche per il coltivatore diretto

Nessuna preclusione al controllo. Il contribuente potrà difendersi con i mezzi ordinari.

In materia di imposizione diretta, non risulta preclusa per l’Agenzia delle Entrate la possibilità di procedere con l’applicazione dell’accertamento sintetico nei confronti di un contribuente che opera quale coltivatore diretto. La ricostruzione può risultare inclusiva tanto del reddito agrario riferibile al fondo condotto dal contribuente, quanto di ulteriori elementi reddituali, allorquando attingendo a informazioni estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente, si possa ragionevolmente presumere che ci si trovi al cospetto di ulteriori disponibilità reddituali che contribuiscano alla formazione del reddito complessivo del soggetto attenzionato.
In tale ipotesi, residue comunque in capo al contribuente la facoltà di recar prova che il reddito accertato in misura superiore rispetto a quello dichiarato, scaturente dalla rendita catastale, derivi dallo sfruttamento del fondo e non possa essere assoggettato a un'ulteriore forma di imposizione.

A tale conclusione è giunta la Suprema Corte (Cass. Civ. V Sezione, ordinanza 27.05.2021, n. 14882), che ha avuto modo di ribadire come il Fisco risulti pienamente legittimato a operare tramite la metodica dell’accertamento sintetico onde quantificare il reddito complessivo netto del contribuente, nel momento in cui dai dati e dalle informazioni disponibili sia possibile constatare una palese incongruità reddituale manifestatasi per 2 o più periodi di imposta, tenuto sempre conto di ulteriori elementi indicativi di capacità contributiva individuati con decreto del Ministero delle Finanze, discostandosi per almeno 1/4 rispetto al reddito dichiarato. Tale possibilità risulta ancor più avvalorata operativamente, soprattutto qualora si accerti un'incongruenza emersa sulla base del contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto certi.

In termini di completezza motivazionale viene poi chiarito che, nel momento in cui una siffatta determinazione sintetica del reddito complessivo viene operata attingendo a spese ed incrementi di carattere evidentemente patrimoniale, le stesse spese e incrementi si possano presumere come afferenti a redditi conseguiti, in quote costanti, oltre che nella annualità in cui la spesa risulti sostenuta, anche nei 4 anni precedenti.
Proprio in tale ottica, inoltre, trova conferma la posizione interpretativa accennata, secondo cui l’Agenzia delle Entrate, nel determinare sinteticamente un reddito imponibile maggiore rispetto a quello ricavabile dalla valutazione analitica, in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito, può sicuramente fruire di elementi noti che consentono di porre in rilievo, in relazione agli impieghi ritenuti necessari per acquisti, un preliminare accumulo di disponibilità reddituali che siano considerate in misura superiore rispetto a quelli ordinariamente e analiticamente determinabili, non necessariamente imputabili all'annualità d’imposta oggetto di contestazione, ma afferenti a diverse annualità, sempre che abbiano diretti riflessi sul periodo fiscale considerato dal controllo, traducendosi in ulteriori e autonomi indici contributivi.