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Diritto
26 Ottobre 2021
Accertamento sintetico e prova del sostenimento spese
Gli oneri di mantenimento di un immobile nella disponibilità del contribuente ma sostenuti da terzi, non possono costituire un valido presupposto per l'applicazione dello strumento.
Con un importante intervento (ordinanza n. 28257 depositata il 15.10.2021), la V Sez. Civ. della Cassazione sancisce l’annullamento di un accertamento sintetico emanato nei confronti di una contribuente, in grado di dimostrare che le spese di mantenimento di un immobile nella sua disponibilità, assegnatole a seguito di separazione coniugale, risultassero sostenute dall’ex marito, a cui erano state addebitate in sede di separazione.
La metodologia seguita dall’Ufficio finanziario operante è apparsa palesemente errata, atteso che la norma di riferimento impone che la determinazione dei redditi per via sintetica possa aver luogo considerando le spese sostenute dal contribuente preso in considerazione e non già, come emerso dalla vicenda in commento, sostenute da terzi: infatti nel caso in esame veniva precisato che le spese di mantenimento dell'abitazione familiare addebitate al contribuente controllato erano state concretamente sopportate dal coniuge (separato), come stabilito dal tribunale in fase di separazione.
Evenienze, quest’ultime, inspiegabilmente non prese in considerazione dagli organi di controllo.
Che negli ultimi anni siano eccessivamente diffuse tecniche di ricostruzione reddituale basate su metodologie presuntive, che orientano la ricostruzione del reddito del contribuente attingendo ad indicatori a volte generici, non risulta una novità.
Certamente, sulla base di una considerazione oggettivamente...