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Diritto 18 Giugno 2019

Accertamento, vietata la richiesta di documenti già in mano al Fisco


Risulta chiaramente sancito dall'art. 6, c. 4 dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), il divieto per l'Amministrazione Finanziaria di richiedere al contribuente documentazione che risulti già precedentemente richiesta o comunque in ogni caso esibita dall'interessato a un altro Ufficio facente parte dell'Amministrazione dello Stato. Tale principio risulta invero una riproduzione specializzante del medesimo principio già contenuto nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo e segnatamente all'art. 18, c. 2 di questa norma, a mente della quale “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”. Ai fini dell'operatività di tale divieto, tuttavia, è indispensabile che il contribuente cui sia stata rivolta una richiesta di informazioni o documenti, porti a conoscenza in maniera tempestiva e puntuale l'organo di controllo richiedente, riguardo alla circostanza che i documenti o le informazioni richieste, ai fini di un controllo, siano già nella disponibilità di un altro ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, chiarendo...

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