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Diritto 29 Settembre 2020

Accesso agli atti del consigliere comunale

L'art. 43 del Testo Unico sugli Enti Locali in materia di trasparenza amministrativa.

Una delle cause di maggiore conflittualità tra amministratori e consiglieri negli enti locali è rappresentata dall’ostruzionismo posto dai dirigenti dell’Amministrazione Pubblica nel rilasciare atti gestionali dopo una richiesta di accesso. La disciplina in materia fa riferimento agli artt. 10 e 43, D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e, in Sicilia, all’O.R.EE.LL. (art. 199, cc. 2 e 3), i quali prevedono per i predetti consiglieri la possibilità di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione locale, senza distinzione di organo, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato conferito dagli elettori. È necessario premettere che tale diritto di accesso ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso documentale di cui all’art. 22 e ss. L. 241/1990, nonché i diritti di accesso civico cd. semplice ex D.Lgs. 33/2013 e cd. generalizzato ex D.Lgs. 97/2016. Ebbene, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sussiste in capo al consigliere comunale un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all’espletamento del suo mandato, come la valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, oltre che per esprimere un voto consapevole e promuovere le iniziative che gli spettano, sempre nell’ambito della competenza del consiglio...

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