Una delle cause di maggiore conflittualità tra amministratori e consiglieri negli enti locali è rappresentata dall’ostruzionismo posto dai dirigenti dell’Amministrazione Pubblica nel rilasciare atti gestionali dopo una richiesta di accesso. La disciplina in materia fa riferimento agli artt. 10 e 43, D.Lgs. 267/2000 (Tuel) e, in Sicilia, all’O.R.EE.LL. (art. 199, cc. 2 e 3), i quali prevedono per i predetti consiglieri la possibilità di prendere visione dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione locale, senza distinzione di organo, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all’esercizio del mandato conferito dagli elettori. È necessario premettere che tale diritto di accesso ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso documentale di cui all’art. 22 e ss. L. 241/1990, nonché i diritti di accesso civico cd. semplice ex D.Lgs. 33/2013 e cd. generalizzato ex D.Lgs. 97/2016.
Ebbene, sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sussiste in capo al consigliere comunale un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere di utilità all’espletamento del suo mandato, come la valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, oltre che per esprimere un voto consapevole e promuovere le iniziative che gli spettano, sempre nell’ambito della competenza del consiglio...