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Diritto
04 Maggio 2023
Accettazione dell'eredità, tutti i possibili casi
Può essere pura o semplice, oppure con beneficio d’inventario, oltre che essere espressa o tacita. Il chiamato all’eredità che è in possesso dei beni ereditari non può rinunciare, se non compie l’inventario entro 3 mesi.
La persona per nulla interessata a una successione, vuoi perché piena di debiti, o assolutamente irrilevante, o perché i beni di cui è composta sono privi di valore affettivo (oltre che economico), oppure perché sono talmente lontani dal luogo di residenza del delato, da essere antieconomico gestirli, secondo un orientamento della dottrina, deve necessariamente eseguire prima l'inventario e solo dopo aver adempiuto a questa incombenza, potrà rinunciare all'eredità.
L'accettazione dell'eredità può avvenire con due modalità: puramente oppure con beneficio d'inventario.
Con l’accettazione pura e semplice, i delati dell'eredità sono esclusivamente persone fisiche, aventi la capacità di agire a pieno titolo, oppure delle società. La norma codicistica che contempla questa alternativa è l'art. 470 c.c., il quale, al c. 2, precisa che il beneficio d'inventario può verificarsi “nonostante qualunque divieto del testatore”. Con questa pratica, si realizza una stretta unione tra i beni dell'erede e quelli dell’eredità; quindi, in caso di debiti del de cuius, l'erede deve risponderne con tutto il proprio patrimonio, non solo con quello ereditato.
In relazione alla modalità di accettazione con beneficio d’inventario, si avvale della distinzione tra le 2 composizioni patrimoniali. Pertanto, i creditori e...