Imposte dirette 20 Settembre 2025

Accollo del debito con compensazione non ammesso nel contratto di rete

L’accollo del debito con compensazione non è ammesso per assenza di identità soggettiva tra debito e credito a prescindere dal nome giuridico o strumento negoziale utilizzato e, quindi, anche nei contratti di rete.

Nell’ambito dei contratti di rete, l’accollo del debito permette di utilizzare i crediti di imposta dell’accollante in compensazione? L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 17.09.2025, n. 246, si occupa dell’argomento.L’istante retista A vorrebbe pagare debiti tributari riferiti al retista B, utilizzando crediti fiscali riferibili al retista A.L'art. 1273 c.c. statuisce che “Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta”.Il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi, a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari, configura un illegittimo accollo fiscale. L'utilizzo di crediti in compensazione per pagare debiti altrui non è ammesso come principio generale (art. 17 D.Lgs. 241/1997): “I contribuenti...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.