Accollo fiscale e compensazione di debiti e crediti
L’accollo di debiti tributari non consente all’accollante di compensare con propri crediti il debito dell’accollato. In difetto di identità soggettiva, il credito deve ritenersi “inesistente”, con conseguente sanzione dal 100% al 200% (Cass., ord. 6.12.2025, n. 31865).
In tema di accollo di debiti tributari, non è ammessa la compensazione tra crediti d’imposta dell’accollante e debiti tributari dell’accollato, poiché la compensazione fiscale richiede che i debiti e i crediti facciano capo al medesimo soggetto; questa preclusione sussisteva anche prima dell’art. 1, c. 2 D.L. 124/2019. L’utilizzo in compensazione dei crediti dell’accollante per estinguere debiti dell’accollato integra un’ipotesi di credito inesistente ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. g-quater) D.Lgs. 74/2000.La vicenda decisa dalla Cassazione, Sezione tributaria, con l’ordinanza 6.12.2025, n. 31865, trae origine dall’utilizzo, da parte di una società, di crediti Iva maturati da altre società i cui debiti fiscali erano stati oggetto di accollo negoziale. In particolare, la società aveva stipulato contratti di accollo (ex art. 1273 c.c. e art. 8, c. 2 L. 212/2000 ) assumendo il debito tributario altrui e procedendo poi alla sua estinzione mediante compensazione in F24 con propri crediti. L’Agenzia delle Entrate recuperava le somme compensate, ritenendo l’operazione illegittima e applicava la sanzione nella misura del 100%, qualificando il credito come inesistente. I giudici di merito confermavano la ripresa e la questione giungeva in Cassazione, dove la società sosteneva che, prima dell’intervento espresso del D.L. 124/2019, non vi fosse un divieto normativo di compensazione nell’ipotesi di accollo e che la sanzione corretta fosse quella...