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Imposte dirette 22 Giugno 2026

Acconti negli anni del concordato preventivo biennale

Gli acconti e la necessità di versare la maggiorazione nei vari scenari di concordato preventivo sulla base dell’anno in cui si è entrati.

I 4 scenari - Gli scenari che potrebbero presentarsi quest’anno dichiarativo, per quanto riguarda i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo, sono 4:
- il contribuente ha optato per il CPB 2024-2025 e una volta ricevuta la proposta del nuovo concordato 2026-2027 decide di non rinnovare;
- il contribuente ha optato per il CPB 2024-2025 e una volta ricevuta la proposta del nuovo concordato 2026-2027, decide di rinnovare per un altro biennio;
- il contribuente ha optato per il CPB 2025-2026;
- il contribuente gli anni scorsi non ha optato per nessun CPB, quest’anno decide di optare per il CPB 2026-2027.

A seconda della tempistica di entrata nel concordato, per quanto riguarda gli acconti, vale sempre la regola di cui all’art. 20 D.Lgs. 13/2024, ossia l’acconto Ires/Irpef e Irap è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Per il 1° periodo d’imposta di adesione al concordato, se l’acconto Ires/Irpef è calcolato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato; se l’acconto Irap è calcolato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra VPN concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato; se l’acconto è calcolato con il metodo previsionale, ossia sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la 2ª rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al VPN concordato e quanto versato con la 1ª rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni sono da versare entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto.

Pertanto, il 1° periodo di concordato negli scenari ipotizzati si verifica solo per l’adesione al CPB 2026-2027, ove il 2026 è il 1° periodo di concordato, perché negli altri casi non si potrà mai essere nel 1° periodo.

Per quanto riguarda gli acconti 2026 nel CPB, sono uscite 2 recenti Faq che hanno chiarito alcuni aspetti relativi al calcolo degli acconti. Con Faq 8.06.2026, n. 1 è stata chiesta la necessità o meno di ricalcolare gli acconti sulla base del reddito effettivo, anziché quello concordato se il contribuente ha aderito al CPB negli anni scorsi e magari non intende rinnovare per il biennio 2026-2027. L’Agenzia ha risposto affermando la necessità di utilizzare il reddito 2025 concordato, anche se il CPB non viene rinnovato. Quindi, nessun rilievo assume il reddito effettivamente conseguito nei periodi d’imposta oggetto di concordato.

Con la Faq 3.06.2026, n. 2, in caso di rinnovo del CPB per altri 2 anni, si esamina la necessità di versare le maggiorazioni di cui all’art. 20 del decreto CPB o se il rinnovo non configura l’ipotesi di 1° periodo d’imposta concordato. L’Agenzia risponde accogliendo la seconda opzione: il contribuente che ha aderito al CPB 2024-2025 e ora rinnova per il CPB 2026-2027 non si trova nel 1° periodo di concordato (tecnicamente sarebbe nel 3°), quindi non dovrà versare le maggiorazioni.

Le maggiorazioni saranno dovute solo se salterà un anno: ad esempio, CPB 2024-2025, 2026 con “reddito effettivo”, CPB 2027-2028. In tal caso il 2027 sarà ancora il primo anno di concordato e dovrà essere gravato dalle maggiorazioni citate. Questo significa che quest’anno i secondi acconti maggiorati saranno dovuti soltanto dai contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB 2026-2027, mentre tutti gli altri determineranno gli acconti normalmente, senza maggiorazioni.