L’art. 16 del Correttivo-ter ha modificato gli artt. 57, 58, 60, 61 e 64 D.Lgs. 14/2019 in ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Il Correttivo-ter, tra le molteplici novità introdotte, ha provveduto anche a modificare la disciplina originaria degli accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR), segnatamente gli artt. 57, 58, 60, 61 e 64 del Codice della crisi.All’art. 57, c. 2, è stato specificato che all’AdR si applica l’art. 116 in materia di trasformazione, fusione o scissione, operazioni straordinarie societarie regolamentate in tema di concordato preventivo. Inoltre, è stato inserito ex novo il comma 4-bis circa l’accesso a finanziamenti prededucibili: “Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102”.All’art. 58, in tema di rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano, viene specificato che, in caso di modifica del piano post omologazione, l’eventuale opposizione deve essere proposta con ricorso al tribunale e che il procedimento si svolge nelle forme di cui all’art. 48 (procedimento di omologazione).All’art. 60, in tema di AdR agevolati (in ordine alla riduzione alla metà delle percentuali ordinarie richieste dall’art. 57 per il perfezionamento dell’AdR), per definire meglio l’ambito di applicabilità dell’istituto, in luogo delle generiche misure protettive temporanee, si rimanda espressamente all’art. 54, richiamando cioè tutte le misure cautelari e...