Accordo di composizione della crisi e cartella esattoriale
L’omologazione dell’accordo non impedisce all’Amministrazione Finanziaria di accertare e quantificare il credito anteriore, ma ne condiziona l’attuazione alle modalità, ai tempi e alle percentuali stabiliti dal piano finché questo resta efficace.
L’omologazione dell’accordo di composizione della crisi non determina l’estinzione dei crediti anteriori e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di accertarne l’esistenza o di procedere alla loro liquidazione. L’effetto del provvedimento si produce, piuttosto, sul modo in cui tali crediti possono essere soddisfatti, poiché il creditore conserva la facoltà di farne determinare l’ammontare nella sede competente, ma resta vincolato alle condizioni previste dal piano quanto ai tempi, alla misura e alle modalità del pagamento. In questa prospettiva, la cartella emessa dopo l’omologazione non può essere considerata illegittima per il solo fatto di riguardare un credito sorto anteriormente all’apertura della procedura. Essa può continuare a svolgere la funzione di liquidare e rendere certa la pretesa tributaria, consentendo all’Erario di definire il proprio credito e di conservarne gli effetti. Il limite emerge quando l’atto viene utilizzato non soltanto per accertare la posizione creditoria, ma anche per conseguire un pagamento individuale diverso da quello previsto dall’accordo. Finché il piano conserva efficacia ed è regolarmente eseguito, il creditore anteriore non può infatti ottenere un soddisfacimento separato, anticipato o superiore rispetto a quello riconosciuto nella proposta omologata. Il credito può essere quantificato e fatto valere, ma la sua concreta attuazione deve inserirsi nel programma approvato, evitando che iniziative...