L’Agenzia delle Entrate ribadisce la rilevanza dei componenti reddituali nell’esercizio di raggiungimento dell’accordo transattivo, costituendo esso, in base ai principi contabili e alla derivazione rafforzata del reddito d’impresa dalle risultanze del bilancio, il periodo della relativa rilevanza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 487/2023, ha avuto modo di precisare come in ordine all’imputazione per competenza di somme corrisposte in virtù di un accordo transattivo, l’art. 83, c. 1 del Tuir, nella versione normativa vigente, come modificata dall’art. 8, c. 1, lett. a) D.L. 73/2022, disponga, per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, la rilevanza, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della medesima sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili.
In particolare, con riguardo ai criteri d’imputazione temporale, l’art. 2 D.M. 1.04.2009, n. 48 (cd. Regolamento IAS) applicabile anche ai soggetti OIC adopter, dopo aver affermato la rilevanza fiscale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, afferma che devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir.
A fronte di tale innovato quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello in esame, ribadisce quanto già affermato nella circolare 28.02.2012, n. 7/E, nella quale veniva già rilevato che, in ordine alla rilevanza fiscale dei costi e dei ricavi, si deve fare riferimento alle risultanze negoziali idonee a raccordare ai...