Imposte dirette 17 Febbraio 2024

ACE, le riserve da riallineamento risentono della natura originaria

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 38/2024 avente a oggetto la rilevanza ai fini ACE delle cosiddette riserve da riallineamento, ha espresso parere favorevole, in quanto il vincolo della sospensione d’imposta aveva riguardato una riserva da sovrapprezzo.

L’Istante con l’interpello n. 38/2024 ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare la rilevanza ACE della riserva da riallineamento, connessa all’opzione per il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi della disciplina di cui all’art. 110, c. 8-bis D.L. 14.08.2020, n. 104, precisando che il vincolo d’imposta ha riguardato una riserva da sovrapprezzo azioni, rappresentativa ab origine di una riserva di capitali. Più precisamente tale riserva da sovrapprezzo azioni rappresenta l’ammontare che i soci si sono obbligati a versare in sede di aumento del capitale sociale a pagamento per la misura che eccede il valore nominale delle azioni sottoscritte, per cui trattasi di un conferimento di denaro versato dai soci. Al riguardo l’Istante richiama l’art. 5, c. 6 D.M. 3.08.2017, il quale dispone che non possono concorrere a formare la base ACE le riserve “formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’art. 2433 c.c. come quelli derivanti da processi di valutazione, nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili, né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite”. Nel caso di specie, la riserva sulla quale è stato apposto il vincolo di sospensione d’imposta (e cioè la riserva sovrapprezzo azioni) non è una...

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